Due concetti spesso confusi tra loro: agibilità e abitabilità

  • 1 mese fa
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Qual è la differenza tra agilità e abitabilità? Quale delle due certificazioni serve per vendere o locare un immobile?

I concetti di abitabilità e agibilità hanno avuto un’evoluzione negli anni, in particolare i due termini sono stati unificati: ciò vuol dire che oggi è sparita ogni differenza, o almeno dal punto di vista burocratico. Ma non è sempre stato così, le cose sono cambiate con l’entrata in vigore del DPR 380/2001

● il termine abitabilità si usava per immobili a uso abitativo
● il termine agibilità edilizia per immobili non residenziali

Il termine “abitabilità” si usava per indicare la conformità alla legge di un immobile ad uso abitativo, cioè che l’edificio in questione fosse conforme alle misure stabilite dalle norme locali e nazionali in termini di sicurezza, igiene e altro ancora.

L’abitabilità di un immobile richiedeva una certificazione, rilasciata dal Comune in cui l’immobile era ubicato che certificasse la conformità:

● dell’impianto fognario
● dell’impianto idrico
● delle norme di sicurezza
● la conformità alle norme in materia di risparmio energetico
● le volumetrie

In passato per ottenere l’agibilità era necessario accertare stabilità e sicurezza della struttura; l’abitabilità invece si soffermava soprattutto su salubrità, igiene e prestazioni energetiche.

Ad oggi la mancanza del certificato di agibilità non compromette la vendita di un immobile, è importante però che l’acquirente sia a conoscenza della mancanza di tale documento.

Si tratta di un documento impraticabile in questi casi:

● costruzione di un nuovo immobile
● lavori urgenti di ristrutturazione
● modifiche alla struttura originaria di un fabbricato

Per ottenere il certificato di abitabilità/agibilità l’interessato deve inviare una richiesta al Comune di residenza, corredando la domanda con diversi documenti tecnici (redatti da un tecnico abilitato) necessari al rilascio.

Salvo problematiche tecniche e integrazioni necessarie, il certificato di agibilità viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 425/1994.

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